Testo vigente

 

COSTITUZIONE

Art. 1

È costituita l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema – ACEC-Sala della Comunità – DELEGAZIONE ACEC EMILIA-ROMAGNA, chiamata anche più brevemente ACEC-SdC Emilia-Romagna.

La Delegazione ACEC-SdC Emilia-Romagna è una libera associazione di categoria, apartitica, regolata a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L’Associazione ha sede legale in Bologna. La modifica dell’indirizzo sempre nell’ambito del Comune di Bologna non costituisce modifica del presente Statuto e viene deliberata dall’Assemblea ordinaria. Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire ovvero sopprimere ovunque unità locali operative quali filiali, uffici, succursali, agenzie, sedi secondarie ed amministrative in Italia.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2

L’Associazione, escluso ogni scopo di lucro, attua con autonomia rappresentativa ed amministrativa, nell’ambito del territorio di propria pertinenza, le finalità statutarie dell’ACEC-SdC nazionale e della Delegazione ACEC- SdC Emilia-Romagna

Nello stesso ambito, rappresenta, promuove e tutela le “Sale della Comunità” dei propri associati, cioè “quelle strutture, soggette comunque alla giurisdizione ecclesiastica, che si configurano come luoghi che fanno della multimedialità (cinema, teatro, musica, iniziative culturali ecc.) uno strumento di azione pastorale” (Nota pastorale CEI, 25 marzo 1999, n. 33), fatto presente che, sul piano legislativo, “per “Sala della comunità” ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall’autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuta dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell’autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale” (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28, art 2, comma 10).

L’Associazione svolge la propria attività nei settori dell’istruzione e della promozione della cultura e dell’arte, ed opera nell’ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità pastorale e culturale, soprattutto in funzione delle “Sale della Comunità”, considerate strutture multimediali e polivalenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

  1. promuovere la realizzazione di “Sale della Comunità”, soprattutto nelle realtà ecclesiali che ne sono sprovviste, ponendo in atto iniziative idonee a creare attorno al ruolo e ai problemi delle Sale stesse una opinione pubblica più attenta e consapevole;
  2. favorire la gestione comunitaria delle Sale attraverso il coinvolgimento delle comunità ecclesiali;
  3. promuovere e sostenere la polifunzionalità delle Sale in tutte le sue forme;
  4. operare in piena sintonia con la Chiesa Cattolica;
  5. realizzare un costante collegamento e una funzionale collaborazione con gli organismi ecclesiali presenti nel territorio di propria pertinenza e che, a vario titolo, operano nel campo della comunicazione e della pastorale;
  6. predisporre, d’intesa con la competente Autorità Ecclesiastica, iniziative rivolte all’aggiornamento culturale del clero e piani di collaborazione con i Seminari per la formazione dei futuri sacerdoti nel campo della multimedialità;
  7. promuovere la cultura e l’arte attraverso attività specifiche e di formazione;
  8. curare gli interessi dei soci, se necessario, anche attraverso la stipulazione di contratti collettivi di lavoro con organizzazioni sindacali e la realizzazione di convenzioni e di accordi con altre associazioni di categoria e con altri enti pubblici e privati;
  9. promuovere la qualificazione pastorale e culturale delle “Sale della Comunità” con valide attività cinematografiche, multimediali e teatrali;
  10. promuovere organismi con specifiche finalità, istituendo con essi un rapporto di collegamento e di coordinamento, fatta salva comunque la loro piena autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa;
  11. predisporre, per i propri soci e per gli organismi comunque con essa collegati, servizi di consulenza e di assistenza pastorale, culturale, formativa e giuridico-amministrativa, creando, se necessario, apposite strutture che abbiano una loro autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa;
  12. promuovere e favorire rapporti con altri enti e associazioni operanti in ambito ecclesiale e civile;
  13. realizzare ogni attività, compresa quella editoriale e quella formativa, e l’erogazione di servizi di affiancamento, assistenza e fundraising da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;
  14. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle compatibili con le finalità statutarie. Sono compatibili con le finalità statutarie le attività ad esse direttamente connesse o quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIATI

Art. 3

Sono associati alla Delegazione ACEC Emilia-Romagna le Parrocchie e gli altri enti ecclesiali che, nell’ambito territoriale di pertinenza dell’Associazione, abbiano istituito almeno una Sala della Comunità (di seguito anche “Sala”) avente i requisiti di cui all’art.2 del presente Statuto, effettivamente operante e la cui domanda di associazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiali che risultino iscritti nel libro dei soci prima della entrata in vigore del presente Statuto o che, comunque, avevano la qualifica di soci in base alle due sole condizioni dettate dal precedente statuto (possesso dei requisiti della “Sala” e regolare versamento delle quote associative), sono esentati dall’obbligo di presentare la domanda.

L’avvicendamento nella rappresentanza legale di una parrocchia o di un ente ecclesiale non comporta la presentazione di una nuova domanda di associazione. È sufficiente la comunicazione scritta dell’avvenuto avvicendamento.

Ciascun socio può indicare una persona che lo rappresenterà – fino a revoca – nell’attività associativa; è comunque fatto salvo il diritto del legale rappresentante di partecipare a tutte le attività ed esprimere pareri e voti.

La qualifica di associato è riconosciuta anche a ciascuno degli organismi promossi dall’ACEC-SdC e, comunque ad essa collegati, aventi la stessa dimensione territoriale dell’ACEC-SdC territoriale.

Art. 4

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

Gli associati sono tenuti ad osservare:

  1. le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione;
  2. le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, le deliberazioni e le direttive degli organi nazionali, le convenzioni e gli accordi stipulati, a fini istituzionali, dall’Associazione e dall’ACEC-Sdc nazionale con enti ed organismi pubblici e privati;
  3. le norme dell’Autorità Ecclesiastica in materia di programmazione cinematografica e multimediale;
  4. le disposizioni relative al versamento delle quote associative. È sancita la intrasmissibilità delle quote associative e la non rivalutabilità delle stesse.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà comminare sanzioni. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, è possibile presentare ricorso scritto all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

In caso di sospensione o cessazione di attività di una Sala, l’associato è tenuto a darne comunicazione immediata al Consiglio Direttivo; nel caso in cui tale associato avesse in carico una sola Sala, perderà la qualità di socio a far tempo dalla chiusura dell’anno in corso: a meno che l’associato – in caso di sospensione – non provveda alla ripresa delle attività della Sala; o, in caso di avvenuta cessazione, alla costituzione di una nuova Sala.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art 6

Sono organi dell’Associazione:

  1. il Presidente e il Vice Presidente;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. l’Assemblea dei soci;
  4. il Collegio dei revisori dei conti;
  5. Il Segretario

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito e non possono essere in alcun modo retribuite. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 7

Il Presidente è eletto dall’Assemblea nell’ambito di una terna di candidati, già espressa dall’Assemblea stessa, che abbia ricevuto il benestare da…(Vescovo/i delegato per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna oppure Ordinario diocesano di Bologna sotto la cui giurisdizione cadono i singoli membri della terna.

Il Presidente rimane in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla sua nomina (conteggiando anche l’esercizio in corso al momento della nomina) ed è rieleggibile.

Il Presidente:

  1. ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
  2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea . Per la data di convocazione dell’Assemblea deve essere applicato il Regolamento, approvato dall’Assemblea dell’ACEC-SdC nazionale, che armonizza le convocazioni delle Assemblee indette per il rinnovo delle cariche direttive a livello nazionale e territoriale;
  3. esercita poteri di ordinaria amministrazione dell’Associazione;
  4. cura l’esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, anche avvalendosi dell’opera dei collaboratori dell’Associazione;
  5. propone la nomina del Segretario.

Il Presidente può in ogni momento sottoporre al Consiglio Direttivo qualsiasi questione che, pur rientrando nelle proprie competenze, meriti di essere sottoposta al Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 8

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Il Consiglio è composto da un numero complessivo di membri da tre a sette, tutti eletti dall’Assemblea, compreso il Presidente, eletto con le modalità di cui all’art. 7; il numero complessivo dei membri è deciso  per ciascun mandato dall’Assemblea prima di procedere all’elezione dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla sua nomina (conteggiando anche l’esercizio in corso al momento della nomina) e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Vice Presidente che esercita i poteri e le competenze del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario che svolge la sua funzione nel Consiglio Direttivo e nell’Assemblea , e, a titolo consultivo, eventuali esperti.

Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa o siano stati dichiarati decaduti dall’Assemblea, a motivo della reiterata assenza protrattasi per tre volte consecutive, uno o più Consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti dall’Assemblea che rimarranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti originari. In questo caso sarà convocata l’Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo che cesserà il mandato alla scadenza che era propria del Consiglio Direttivo precedente.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e quando lo ritiene necessario; deve inoltre essere convocato se richiesto per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con avviso scritto (lettera, telegramma, fax, e- mail), almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente il giorno, l’ora, il luogo convocazione e l’ordine del giorno.

Si considera validamente riunito il Consiglio Direttivo, pur non essendo state rispettate le condizioni di cui al precedente comma, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse deleghe nell’esercizio del voto.

Art. 10

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11

Compete al Consiglio Direttivo:

  1. la predisposizione degli ordini del giorno dell’Assemblea dei soci e l’attuazione delle sue delibere;
  2. la predisposizione dei bilanci, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
  3. l’applicazione del Regolamento, approvato dall’Assemblea dell’ACEC-SdC nazionale, che definisce l’entità degli importi e le modalità di versamento e di destinazione delle quote associative;
  4. l’adozione e la predisposizione dei Regolamenti per il miglior funzionamento dell’Associazione;
  5. la verifica della sussistenza dei requisiti dei nuovi associati e la loro ammissione;
  6. la decisione sull’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5, comma 2;
  7. l’esame e lo studio dei problemi fondamentali e generali interessanti l’Associazione e le conseguenti deliberazioni, e in particolare la promozione della polifunzionalità delle Sale, adattando alle esigenze locali i programmi e le direttive sia nazionali che territoriali;
  8. l’esame delle proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
  9. la determinazione dei criteri generali per l’armonizzazione e per il coordinamento, in base alle finalità statutarie dell’Associazione, delle strutture territoriali di servizio;
  10. l’esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  11. la gestione dei rapporti con l’Episcopato di riferimento, nonché con gli enti locali e le associazioni ecclesiali e civili presenti nel territorio di pertinenza associativa;
  12. l’iniziativa, in caso di presenza di più ACEC-SdC territoriali nello stesso ambito regionale, di concordare con le stesse il testo di un Regolamento per la definizione delle modalità di coordinamento per i problemi di interesse comune;
  13. la deliberazione su ogni altro argomento di interesse per l’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l’attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell’Associazione.

L’Assemblea dei soci

Art. 12

L’Assemblea, organo di governo dell’Associazione, è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Ad ogni associato viene attribuito un solo voto per ogni “Sala della Comunità” operante nel territorio di pertinenza associativa e di cui ha la titolarità.

Agli organismi di cui all’art.3, comma 4, è attribuito un voto ciascuno che viene espresso dai rispettivi rappresentanti legali o da persone designate formalmente dai rispettivi organi direttivi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest’ultimo, da un soggetto designato dai soci presenti.

È ammessa la partecipazione all’Assemblea a mezzo delega. Ciascun associato può rappresentare altri associati per un massimo di due (tre) deleghe. Spetta al Presidente il controllo delle deleghe e in genere del diritto di intervento in Assemblea.

Per le modalità di svolgimento dell’Assemblea può essere adottato un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea stessa.

Art. 13

All’Assemblea compete:

  1. eleggere il Presidente con le modalità di cui all’art.7, primo comma del presente Statuto, predeterminando, con congruo anticipo, la terna dei candidati da sottoporre al benestare dell’Autorità episcopale competente indicata al precedente articolo 7;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, fissandone contestualmente il numero, come previsto dall’art. 8;
  3. eleggere il Collegio dei revisori dei conti;
  4. approvare annualmente il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo; deliberare sulle proposte presentate alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  5. approvare, ove ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, i Regolamenti associativi e le loro modifiche;
  6. approvare le eventuali modifiche al presente Statuto;
  7. deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  8. deliberare sui ricorsi avverso le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 5, comma 2, del presente Statuto;
  9. approvare i programmi e i piani di lavoro espressi di sua iniziativa e/o proposti dal Consiglio Direttivo in sintonia con i piani pastorali della/e Chiesa/e locale/i e con le deliberazioni di ”ACEC-SdC Nazionale”.

Art. 14

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dell’esercizio e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; deve altresì essere convocata quanto prima dal Presidente se richiesto per iscritto da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto (lettera, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 15

In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno i due terzi dei voti come determinati ai sensi dell’articolo 12; non si tiene conto dei voti non esprimibili perché non in regola con il versamento delle quote associative. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi in Assemblea.

Per le deliberazioni di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 13 è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti come determinati ai sensi dell’articolo 12, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di cui alla lettera g) dell’art. 13 è richiesto il quorum previsto dal successivo art. 18.

Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 16

Il Collegio dei revisori dei conti, eletto dall’Assemblea è composto da tre membri che restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina (conteggiando anche l’esercizio in corso al momento della nomina). I membri del Consiglio nominano tra di loro il Presidente.

Spetta al Collegio di revisori dei conti:

  1. Verificare periodicamente la correttezza della gestione amministrativa dell’Associazione e il rispetto delle norme statutarie;
  2. Controllare periodicamente la contabilità e l’esattezza del bilancio del bilancio preventivo e consuntivo.

FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 17

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  1. dalle quote associative;
  2. dalle eventuali eccedenze attive di gestione;
  3. da eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
  4. dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore dell’Associazione;
  5. da eredità, donazioni e legati;
  6. da attività di fundraising;
  7. da ogni altro contributo, donazione e finanziamento proveniente da soggetti, persone giuridiche, enti e organismi pubblici, da investimenti o dall’esercizio di attività espletate secondo le finalità dell’Associazione.

L’esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni precedenti la data dell’Assemblea convocata per la loro approvazione per poter essere consultati dagli associati.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali.

Eventuali beni acquisiti a titolo oneroso o a seguito di donazioni e lasciti testamentari e le loro rendite devono essere destinate al conseguimento delle finalità statutarie.

L’Associazione impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 15.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti come determinati ai sensi dell’articolo 12, tanto in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea delibera su tutte le modalità di liquidazione, sulla nomina di uno o più Liquidatori, sull’attribuzione dei poteri degli stessi e sulla destinazione delle attività patrimoniali, osservando comunque l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altro Ente con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e ad eventuali regolamenti associativi.